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BENI CULTURALI: Approvato il disegno di legge per la musica popolare e amatoriale.

Complessi bandistici, cori non professionistici e gruppi folklorici diventano oggetto di attenzione e tutela ai fini di monitoraggio e di agevolazioni finanziarie.

  1 dicembre 2008
   
Ministero Beni e Attività Culturali


Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 28 novembre scorso, su proposta del Ministro per i beni e le Attività culturali, Sandro Bondi, il disegno di legge recante disposizioni in materia di musica popolare e amatoriale.


L’obiettivo di questa iniziativa legislativa è quello di riconoscere, salvaguardare, promuovere e valorizzare, come patrimonio dell´intera comunità nazionale – conformemente con i principi delle Convenzioni UNESCO - forme di espressione musicale nonché forme di creatività ancorate alle nostre tradizioni culturali, svolte da complessi costituiti in associazioni e fondazioni riconosciute.


In Italia secondo un censimento effettuato dal Ministero nel 2004 esistono più di 4.500 bande, 2.500 corali e 600 gruppi folkloristici, che coltivano con passione in ogni angolo del Paese la nostra cultura musicale.


"E’ un importante riconoscimento - sottolinea il ministro Bondi - cui hanno contribuito moltissime realtà italiane della musica popolare e amatoriale chiamate a collaborare alla elaborazione del testo. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno inviato proposte e suggerimenti utili tramite l’innovativa consultazione telematica promossa dall’Ufficio Legislativo del Ministero. Sono certo che il Parlamento, senza distinzioni politiche, saprà accogliere favorevolmente questa proposta, contribuendo positivamente in sede di dibattito alla sua approvazione".


Lo schema di disegno di legge approvato valorizza l’attività musicale di tipo amatoriale e popolare, riconoscendone l’importanza quale strumento di radicamento e promozione dei valori culturali e sociali legati al territorio ed alla comunità di appartenenza. Complessi bandistici, cori non professionistici e gruppi folklorici, in quanto capaci di esprimere artisticamente un’opera di ricerca e di elaborazione di linguaggi musicali, diventano oggetto di attenzione e tutela sul piano amministrativo sia a fini di monitoraggio, attraverso l’istituzione di elenchi regionali ed il possesso di requisiti minimi specifici, sia ai fini dell’attribuzione di agevolazioni finanziarie utili a consentirne ed incoraggiarne esistenza. Lo schema verrà trasmesso alla Conferenza unificata.


Di seguito riportiamo il testo del Disegno di Legge (bozza): Disposizioni in materia di musica popolare e amatoriale


Art. 1

Principi generali
1. La Repubblica, conformemente ai principi contenuti nelle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, riconosce la funzione della musica popolare quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica. Tutela e valorizza l’attività musicale popolare e amatoriale, ne promuove lo sviluppo a livello nazionale ed internazionale in ogni sua forma.
2. La musica popolare e amatoriale bandistica, corale non professionistica e folklorica comprende ogni forma d’espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi costituiti in associazioni e fondazioni, prive di scopo di lucro.

Art. 2

Associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali
1. Le regioni disciplinano le procedure per il riconoscimento delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali di cui all’articolo 1, sulla base di criteri individuati a livello nazionale con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto, fra l’altro, dei seguenti criteri:
a) previsione di uno statuto che assicuri un ordinamento interno a base democratica e che individui come scopo principale dell’associazione e della fondazione la promozione dell’attività musicale popolare e amatoriale;
b) previsione di un numero di componenti adeguato al repertorio musicale da eseguire, con esclusione della partecipazione degli stessi a formazioni analoghe;
c) programmazione e realizzazione annuale di un numero minimo di manifestazioni musicali;
d) previsione che la direzione artistica delle associazioni e fondazioni musicali popolari sia affidata ad un musicista diplomato presso conservatori musicali statali.
2. Ciascuna regione istituisce un elenco telematico delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali riconosciute. Le regioni trasmettono, in via telematica, i dati contenuti negli elenchi appositamente istituiti ed i relativi aggiornamenti al Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della costituzione dell’elenco telematico nazionale delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali riconosciute. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato d’intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di trasferimento dei dati, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
3. Al comma 1 dell’art. 63-bisdel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: “ lett. f) sostegno alle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali riconosciute a norma di legge”.

Art. 3

Contributi
1. Le associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali riconosciute possono essere destinatarie di contributi e agevolazioni da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza unificata, contribuisce finanziariamente alla promozione dell´organizzazione della “Giornata nazionale della musica popolare” e di altre manifestazioni ivi individuate, utilizzando a tal fine, in tutto o in parte, le risorse, gravanti sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, rese disponibili dalla abrogazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 comma 1 della presente legge.

Art. 4

Sviluppo delle attivitàe promozione della musica popolare e amatoriale
1. Le regioni e le province, nell´ambito delle rispettive competenze, promuovono l´insegnamento della musica popolare e amatoriale nelle scuole statali.
2. Le regioni, le province e i comuni promuovono programmi concernenti scambi di associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare e amatoriale.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza unificata, promuove finanziariamente l´organizzazione della “Giornata nazionale della musica popolare” e delle altre manifestazioni individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della presente legge.

Art. 5

Disposizioni finali
Sono abrogati:

l’articolo 15 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005 recante “Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163”.

l’articolo 16 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 9 novembre 2007 recante “Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Questo progetto di legge nasce al fine di tutelare e valorizzare le bande musicali, i cori non professionistici ed i gruppi folklorici, che rappresentano un valore molto importante e genuino della tradizione culturale musicale italiana e sono presenti ovunque sul territorio nazionale, anche nei paesi più piccoli e lontani dalle grandi città.
Tali formazioni oltre alla funzione culturale, svolgono anche una azione di aggregazione sociale, indirizzando, soprattutto, i giovani a gustare e vivere la musica dal vivo come protagonisti, con tutte le suggestioni ed emozioni che questo coinvolgimento determina.
Le suddette forme d’espressione artistica non rappresentano semplicemente un momento musicale; in esse appaiono tratti che appartengono alla sfera affettiva e culturale della comunità nazionale, che contribuiscono alla costruzione di un´identità umana in simbiosi con il proprio territorio di riferimento.
I complessi bandistici, i cori non professionistici e i gruppi folklorici fungono anche da mezzo fondamentale nell’opera di ricerca e di elaborazione di strumenti e linguaggi musicali, che oggi rischiano di essere dimenticati e superati dall´utilizzo di strumentazioni moderne.
Obiettivo della presente legge, composta da 5 articoli, è, dunque, quello di riconoscere, salvaguardare, promuovere e valorizzare, come patrimonio dell´intera comunità nazionale – conformemente con i principi delle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali -, forme di espressione musicale nonché forme di creatività ancorate alle nostre tradizioni culturali, diverse da quella lirica, sinfonica e cameristica, svolte da complessi costituiti in associazioni e fondazioni riconosciute.
A tal fine, le regioni sono chiamate a disciplinare, alla luce di criteri generali fissati a livello nazionale dal Ministero per i beni e le attività culturali d’intesa con la Conferenza unificata, le procedure per il riconoscimento delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali e ad istituire un elenco telematico delle associazioni e fondazioni operanti all’interno del proprio territorio. I dati contenuti nei suddetti elenchi regionali saranno poi destinati a confluire in un elenco telematico nazionale istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
Le associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali riconosciute, ai sensi della presente legge, sono ammesse a beneficiare della destinazione della quota del 5 per mille per l´esercizio finanziario 2009, ai sensi del comma 1 dell’art. 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto, adottato d’intesa con la Conferenza unificata, contribuisce finanziariamente all’organizzazione della Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale e delle altre manifestazioni ivi individuate, utilizzando a tal fine le risorse che residuano dalla abrogazione dell’art. 15 del dm 21 dicembre 2005 e dell’art. 16 del dm 9 novembre 2007.
Infine, le regioni e le province, nell´ambito delle rispettive competenze, promuovono l´insegnamento della musica popolare e amatoriale nelle scuole statali e unitamente ai comuni promuovono scambi di associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare e amatoriale.

www.beniculturali.it



Data pubblicazione: 16/02/2010 13.17.49